Gennaio 9

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Relazione sullo stato di avanzamento della Convenzione dei cittadini 17

Da Leo Klinkers

Gennaio 9, 2022


Cari membri del Gruppo 55+,

Avrete notato che il processo di miglioramento della nostra Costituzione ha subito un certo ritardo. Dall'inizio di dicembre, abbiamo lavorato sulle varie proposte della Convenzione dei cittadini per migliorare gli articoli II e III. Poiché alcune proposte sarebbero state meglio collocate in altre parti della Costituzione, il Consiglio - pur attuando tali proposte (talvolta contrastanti) - non ha potuto limitarsi a questi articoli II e III e ha dovuto inserire alcune proposte anche negli articoli V e VII. Tra queste, la proposta di inserire un Ombudsman nella Costituzione e le proposte di introdurre una democrazia diretta maggiore di quella già prevista dalla Costituzione.

Nel frattempo, il Consiglio ha atteso l'esito di una consultazione congiunta tra tre membri della Convenzione - Fabrice Luyten, Lars N. Christensen e Christer Lundquist - sull'articolo II. Il Consiglio aveva chiesto loro di semplificare insieme le proposte di emendamento all'articolo II. Sembra che questa richiesta sia finita nella posta indesiderata o che non sia stata vista. Se i tre membri citati sono ancora disposti a soddisfare tale richiesta, chiediamo loro di prendere questo Progress Report 17 come punto di partenza. Ovvero, di prendere le versioni provvisoriamente migliorate degli articoli II, III, V e VII (vedi allegati) come base per le proposte di miglioramento. 

Le proposte di aggiungere alla costituzione una democrazia diretta maggiore di quella già esistente hanno occupato il Consiglio per molto tempo. La Costituzione riconosce quattro forme di democrazia: 

  1. Democrazia rappresentativa: il popolo è rappresentato da delegati eletti. Questa è la base della Costituzione.
  2. Democrazia guidata dai processi: I cittadini guidano i processi decisionali. Nell'Articolo II, Sezione 2, Clausola 3, questo è il motore con cui i requisiti di competenza e idoneità per le cariche politiche devono essere soddisfatti attraverso l'impulso di partiti politici transnazionali che diventano responsabili della competenza e dell'idoneità dei loro candidati e che sono guidati a tal fine da gruppi di cittadini. I cittadini guidano anche il processo di separazione verticale dei poteri attraverso il quale viene composta la lista limitativa degli Interessi Comuni Europei (Articolo III, Sezione 2, Clausola 3 e Appendice III A).
  3. Democrazia deliberativa: le Camere del Congresso europeo organizzano incontri con i cittadini per prendere buone decisioni con la saggezza e la competenza dei cittadini. Questo è affermato nell'Articolo II, Sezione 2, Clausola 4; nell'Articolo III, Sezione 1, Clausola 2 e Sezione 2, Clausola 3; nell'Articolo VII, Sezione 1, Clausola 5.
  4. Democrazia diretta: I cittadini hanno il diritto di iniziativa popolare e di esprimersi tramite referendum. Queste disposizioni sono ora contenute nell'Articolo VII, Sezione 1, Clausole 1-11, tratte dalla Costituzione svizzera.

Ciò implica che il Consiglio ha scelto di includere tutte e quattro le forme di democrazia nella nostra Costituzione, perché ognuna ha la sua funzione. Anche se ognuna di esse ha dei punti deboli. Ma nella loro combinazione, l'aspetto democratico della nostra Costituzione è di ferro. In questo senso, il concetto di democrazia nel Trattato di Lisbona è un errore vergognoso e patetico, che la storia giudicherà.

Poiché la diversità degli emendamenti agli articoli II e III ha reso necessaria l'inclusione degli articoli V e VII, il presente Rapporto intermedio ha quattro allegati: Articoli modificati IIArticoli modificati IIIArticoli modificati VArticoli modificati VII.

Ci rendiamo conto che si tratta di una lettura impegnativa, ma gli articoli II e III non possono essere compresi se non si leggono anche gli articoli V e VII. Naturalmente, gli articoli V e VII saranno discussi solo quando saremo pronti. Per ora si tratta soprattutto delle vostre proposte per migliorare ulteriormente gli articoli II e III. Tuttavia, ognuno è libero di apportare ulteriori modifiche agli articoli V e VII allegati. Il Consiglio di amministrazione li applicherà in via provvisoria fino a quando gli articoli stessi non saranno trattati in tempi adeguati.

Per rendere gli articoli leggibili, il testo migliorato degli articoli II e III non è in grassetto e tutto ciò che doveva essere cancellato è stato eliminato. Negli articoli V e VII il grassetto è stato mantenuto. Nell'articolo II è stata eliminata l'Appendice II A, poiché la sua procedura sarebbe troppo complessa da includere come Appendice alla Costituzione. L'articolo II, sezione 2, clausola 3, è sufficiente.

Il Consiglio direttivo attende di vedere i vostri potenziali emendamenti nel Forum di discussione. Fino a nuovo avviso, aspetteremo di occuparci dell'articolo IV finché non avremo completato a sufficienza gli articoli II e III. 

A nome del Consiglio FAEF,
Leo Klinkers
Presidente

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