4 dicembre

0 commenti

Relazione sullo stato di avanzamento della Convenzione dei cittadini 13

Da Leo Klinkers

4 dicembre 2021


Modifica dell'articolo III della Costituzione

Cari membri del Gruppo 55+ della Convenzione dei cittadini della FAEF, 

La costruzione di una federazione è principalmente una questione di struttura e di procedure. Non si tratta di politica sostanziale. Non esiste una politica federalista, ad esempio, nel senso di una politica agricola federalista. Esistono, invece, le politiche della federazione. Ma il suo contenuto non è determinato dal fatto che abbia una forma organizzativa federale, bensì dalle opinioni e dalle decisioni politiche dei membri della Camera dei cittadini e degli Stati e dell'esecutivo federale. La federazione stessa non ha colore politico. Non è di sinistra, non è di destra, non è né progressista né conservatrice. È una casa sicura per tutti i cittadini europei, indipendentemente dal loro credo politico, sociale e religioso. Una struttura con procedure orientate il più possibile a curare gli interessi comuni europei, in altre parole gli interessi che i singoli Stati membri non possono più difendere da soli. E questi interessi comuni europei sono uno dei pochi punti della Costituzione federale in cui le procedure sono legate ai contenuti. 

Questo è l'obiettivo del presente Rapporto sui progressi compiuti 13.

Il presente Rapporto ha lo scopo di preparare il miglioramento di Articolo III - Poteri del ramo legislativo. L'articolo II sarà completato nel corso di questa settimana con una discussione finale su alcune questioni che non sono ancora state definite nel Forum di discussione. Nel frattempo, il Consiglio della FAEF sta preparando l'approccio all'articolo III, che il Gruppo 55+ perfezionerà dal 4 al 25 dicembre.

Nel Rapporto intermedio n. 12 è stata richiamata l'attenzione su tre questioni importanti. 

  1. Specificare l'elenco degli interessi comuni europei (articolo III, sezione 2).
  2. Norme anticorruzione (articolo III, sezione 5).
  3. La questione dello Stato dell'Unione (articolo V, sezione 2, clausola 1).

Il punto 1 richiede una grande attenzione da parte del Gruppo 55+ perché il miglioramento della Sezione 2 rafforza in modo significativo il carattere federale del nostro progetto di Costituzione, da un lato, e garantisce dall'altro la natura sovrana del complesso di competenze degli Stati membri. 
Il punto 2 riguarda disposizioni anticorruzione molto severe, volte a impedire che il denaro influenzi le elezioni. Il Consiglio ritiene che il punto 2 non richieda alcuna introduzione in questo momento. 
Il punto 3 può attendere fino a quando non ci occuperemo dell'Articolo V.

  1. Migliorare l'elenco degli interessi comuni europei (articolo III, sezione 2)

1.1 Il difficile compito di formulare il miglior interesse comune europeo possibile

Se si considera il Preambolo come l'anima della Costituzione, la Sezione 2 dell'Articolo III è il suo cuore. Una Costituzione federale contiene in gran parte leggi procedurali per delineare il complesso dei poteri indipendenti della federazione (che lavora per l'insieme) dal complesso dei poteri sovrani degli Stati membri (che lavorano per il proprio Stato). L'articolo III mescola disposizioni procedurali con questioni sostanziali e il modo in cui queste devono essere trattate in parte dalla federazione e in parte dagli Stati membri. 

Ciò richiede un ritorno al passaggio sui valori e gli interessi nelle Osservazioni generali della Spiegazione al Preambolo. Il Preambolo di una Costituzione federale parla di valori. I valori - esplicitamente formulati nel Preambolo - sono gli obiettivi da raggiungere attraverso il dispiegamento degli articoli da I a X. Questi articoli contengono le norme - leggi mezzi - con cui i valori - leggi obiettivi - devono essere realizzati. La composizione di una Costituzione è quindi un rapporto equilibrato tra valori e norme o - in altre parole - tra fini e mezzi. 

Gli interessi invece - meglio gli Interessi Comuni Europei dell'Europa, di cui si occuperà l'Autorità Federale - fanno parte delle norme e quindi rientrano nei dieci articoli della Costituzione, non nel Preambolo. Inoltre, gli interessi comuni fanno parte di una seconda relazione fini-mezzi. Sono curati e garantiti attraverso la cosiddetta separazione verticale dei poteri/competenze.[1] tra l'organo federale e quelli degli Stati membri. È qui che entra in gioco la Sezione 2 dell'Articolo III. Si noti che la separazione verticale dei poteri porta a una sovranità condivisa tra l'organo federale e gli Stati membri. Non competenze condivise, fonte di conflitti, come nel Trattato di Lisbona.

Si noti che entrambe le relazioni fini-mezzi fanno parte dell'ingegnoso sistema di pesi e contrappesi e richiedono un'attenzione tale da garantire che i fini siano chiari, che i mezzi siano chiari e che i mezzi possano effettivamente realizzare i fini. Un semplice diagramma mostra le relazioni:

1.2 L'elenco limitativo ed esaustivo degli interessi comuni europei

È una norma indissolubile dello statecraft federale che i poteri dell'organo federale siano limitativi ed esaustivi. L'attuale testo della Sezione 2 dell'Articolo III non è sufficiente a questo proposito. Si limita a formulare ciò che il governo federale, di entrambe le Camere del Congresso europeo, può fare. Ma non chiarisce quali siano esattamente gli interessi comuni europei limitativi ed esaustivi. 

Pertanto, il Consiglio della FAEF presenta al Gruppo 55+ il seguente elenco - provvisorio - di sette interessi comuni. In seguito, al punto 1.3, si tratta del modo in cui la rappresentanza di questi interessi comuni europei - in parte da parte dell'organismo federale, in parte da parte degli stessi Stati membri - potrebbe essere organizzata al meglio. 

Le frasi con a), b), c) .... indicano provvisoriamente le materie che dovrebbero essere incluse nella divisione verticale delle competenze: quali competenze gli Stati membri affidano all'organo federale e quali mantengono in proprio? Servono a dare un'idea delle discussioni e dei negoziati illustrati nel paragrafo 1.3.

1. La sicurezza interna ed esterna della Federazione
a) una forza di difesa comune per la Federazione; guardie nazionali per gli Stati membri
b) una forza di polizia federale, ma anche gli Stati membri hanno le loro forze di polizia
c) un servizio di intelligence federale, ma anche gli Stati membri hanno i loro servizi di intelligence.

2. La stabilità finanziaria della Federazione
a) la supervisione dell'intero sistema delle entità finanziarie (questo è l'oggetto dello studio approfondito di Moses Marinho Sanches) 
b) introduzione di un'unione fiscale, vedi sezione 3.8 del Toolkit
c) una tassazione federale, riducendo al contempo le imposte degli Stati membri 
d) istituzione di accompagnamento: la Corte dei conti europea,

3. La vivibilità della Federazione 
a) controllo del clima, attuazione degli accordi sul clima 
b) la sicurezza sociale, il reddito di base, i senzatetto, i barboni, gli emarginati, gli apolidi, gli immigrati.
c) salute, politica delle pandemie, ospedali transnazionali 
d) giustizia
e) Istituzioni di accompagnamento: La Corte di giustizia europea, i tribunali federali e il Mediatore europeo.

4. L'economia della Federazione
a) libera circolazione delle persone, mercato interno
b) settori produttivi transnazionali: industria, agricoltura, allevamento, silvicoltura, orticoltura, pesca, informatica, ricerca scientifica pura, invenzioni 
c) trasporti transnazionali, su strada, per via d'acqua (interna e marittima), per ferrovia, per via aerea, per lo spazio
d) l'approvvigionamento energetico.

5. La scienza e l'educazione della Federazione
a) centri scientifici di eccellenza
b) allineamento transnazionale della ricerca pionieristica e della relativa formazione.

6. I legami sociali e culturali della Federazione
a) rafforzare l'unità nella diversità. Acquisire il nuovo e conservare il vecchio 
b) fornire a tutte le arti e gli sport una base federale.

7. Gli affari esteri della Federazione
a) politica diretta alla cooperazione esterna per rafforzare gli altri punti
b) gli Stati membri hanno una propria politica estera e ambasciate per gli interessi nazionali.

1.3 Il difficile compito di formulare la migliore separazione verticale possibile dei poteri/competenze
Per motivi di ordine, fisseremo innanzitutto i seguenti punti di riferimento.

Primo. Se la costituzione viene ratificata da un numero di cittadini sufficiente a creare la Federazione 

saranno stabiliti gli interessi comuni europei. Si veda il principio 2. Il significato di ciò è: i cittadini hanno parlato; questo elenco non è negoziabile durante il dibattito necessario per determinare quali aspetti di questi sette interessi comuni europei debbano essere affidati alla cura dell'organismo federale e quali rimangano nella competenza sovrana degli Stati membri. Il futuro dirà quando e perché questo elenco dovrà essere modificato attraverso una modifica della Costituzione.

In secondo luogo. La separazione verticale dei poteri equivale a stabilire la sussidiarietà. In altre parole, in nessuna parte di una costituzione federale ben concepita c'è una frase che indichi il principio di sussidiarietà, per la semplice ragione che i concetti di "costituzione federale" e "sussidiarietà" coincidono.  

Terzo. La separazione verticale dei poteri porta alla condivisione della sovranità dell'organismo federale e degli Stati membri. Gli Stati membri mantengono la loro sovranità, nel senso che non trasferiscono parti della loro sovranità all'organismo federale e quindi perderebbero tale sovranità. Ciò che fanno è affidare alcuni dei loro poteri all'organismo federale, perché questo può occuparsi degli interessi comuni europei meglio degli stessi Stati membri. In questo modo, gli Stati membri rendono inattivi i loro poteri rilevanti. L'effetto è una sovranità condivisa. 

Quarto. La separazione verticale dei poteri sarà sempre oggetto di dibattito e richiederà talvolta degli aggiustamenti. Per questo proponiamo che il risultato delle discussioni e dei negoziati sulla separazione verticale dei poteri sia un'appendice della Costituzione. Non una parte fissa della Costituzione stessa, per evitare che ogni necessario aggiustamento della separazione verticale costringa a modificare la Costituzione stessa. 

Sulla base di alcuni principi, il Consiglio della FAEF stabilisce la seguente procedura per determinare la separazione verticale dei poteri.

Principio 1 - dal basso verso l'alto
L'errore più grande che si possa commettere è quello di organizzare la ripartizione dei poteri dall'alto verso il basso. Per quanto possibile, nella costruzione di uno Stato federale si dovrebbe sempre lavorare dal basso verso l'alto. 

Ciò significa chiedere agli Stati membri quali parti del loro complesso di competenze desiderano rendere inattive, in modo che l'organismo federale possa disporne per occuparsi dei sette interessi comuni europei. 

Dobbiamo stare attenti a non pensare in termini di decentramento. Questo accade negli Stati federali costruiti in modo centrifugo: un centro crea parti. Ad esempio il Belgio: un centro dello Stato unitario decentrato ha decentrato dall'alto verso il basso tanto da creare diverse regioni sovrane (Vallonia e Fiandre). Ma l'effetto di un tale modo di agire è che rimarranno sempre aspetti unitari/centralisti. Se Paesi come la Spagna e il Regno Unito decidessero di decentralizzare ulteriormente le loro regioni autonome già esistenti in parti di uno Stato federale, correrebbero il rischio di creare anche lì uno Stato federale relativamente imperfetto. La nostra Costituzione si basa sul metodo classico di federalizzazione, una costruzione centripeta: dal basso verso l'alto, le parti insieme creano un centro. 

Principio 2 - dibattito e negoziazione in base agli interessi comuni europei

Se gli elettori di almeno tre Stati membri dell'UE - o non membri dell'UE - ratificano la costituzione a maggioranza e se i loro parlamenti seguono la volontà dei loro popoli, iniziano il dibattito e i negoziati sui poteri che gli Stati membri affidano alla federazione. Il processo è il seguente:

a) Deliberazione interna dei singoli Stati membri

Ogni Stato membro ha due mesi di tempo per preparare un documento in cui avanza proposte sui poteri che desidera affidare all'organismo federale. In totale, hanno redatto sette documenti, uno per ogni interesse comune europeo. In questo modo, danno un'idea del modo in cui pensano che l'organo federale debba essere dotato di poteri sostanziali e risorse materiali. Un protocollo stabilisce i requisiti che i documenti devono soddisfare per essere presi in considerazione. Il requisito centrale è che devono trattare la rappresentanza degli interessi europei che uno Stato membro non può (o non può più) rappresentare in modo ottimale.  

b) Aggregazione dei documenti

Sotto la guida della FAEF, viene creato in anticipo un Comitato per regolare la transizione dal sistema basato sui trattati al sistema federale. Guidato dalla FAEF, il Comitato è composto da (a) esperti non politici dei sette interessi comuni europei e (b) cittadini non politici. Il punto (a) è necessario per la competenza. Il punto (b) è necessario per evitare che la deliberazione e il processo decisionale sulla separazione verticale dei poteri degenerino - come è avvenuto dal 1951 - in una difesa dello Stato nazionale. Il Comitato aggrega i sette documenti di ciascuno Stato membro in una somma totale di poteri da separare verticalmente e le conseguenze sostanziali e materiali. A tal fine sono disponibili due mesi. 

c) Processo decisionale finale

Il documento aggregato è l'ordine del giorno di una deliberazione di sette settimane. Una settimana per ogni interesse comune europeo. Sotto la guida del Comitato, vengono prese le decisioni finali sulla ripartizione più equilibrata dei poteri dagli Stati membri all'organismo federale. Il documento finale sarà un'appendice della Costituzione.

d) l'inizio della costruzione dell'Europa federale

Il risultato di c) segna l'inizio della costruzione dell'Europa federale.

1.4 Conclusione

Il Consiglio della FAEF sottopone il presente Progress Report 13 al Gruppo 55+ e attende i miglioramenti di questa proposta da discutere nel Forum di discussione.

A nome del Consiglio di amministrazione, 
Leo Klinkers
Presidente


[1] Per una buona comprensione della separazione verticale dei poteri, si vedano le sezioni 2.14, 3.4, 4.2.5, 4.2.8, 4.4.1, 5.2, 5.3.2, 5.4, 6.15, del già citato Toolkit: https://www.faef.eu/wp-content/uploads/Constitutional-Toolkit.pdf.

{"email": "Indirizzo email non valido", "url": "Indirizzo web non valido", "required": "Campo obbligatorio mancante"}
it_ITItaliano